Come costituire una cooperativa

La società cooperativa si costituisce con atto pubblico con un numero minimo di tre soci. La cooperativa con un numero di soci inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, ha la facoltà di adottare la più snella forma di S.r.l.; nei casi in cui si superino entrambi i parametri vi è l’obbligo di ricorrere alla forma di S.p.A.

 

L’atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:

  • il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
  • la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
  • il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
  • i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  • le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
  • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
  • le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
  • il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  • il numero dei componenti del collegio sindacale, ove costituito;
  • la nomina dei primi amministratori e sindaci;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

 

Lo Statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell’attività mutualistica. A seguito della costituzione della cooperativa ad opera dei soci fondatori, il notaio verbalizzante deve entro 20 giorni richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e contestualmente procede al deposito dell’atto costitutivo.

 

La cooperativa sarà contestualmente iscritta nell’Albo delle società cooperative, la cui istituzione ha portato alla soppressione del registro prefettizio.

L’albo è composto da due sezioni:

  • Sezione I: cooperative a mutualità prevalente
  • Sezione II: cooperative a mutualità non prevalente.

La scelta dell’iscrizione in una delle due sezioni su indicate, va effettuata a seconda che si preveda di operare prevalentemente con i soci, piuttosto che con soggetti terzi.

 

Altri adempimenti previsti sono:

  • richiesta di attribuzione di un numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
  • attribuzione del codice contribuente rilasciato dall’esattoria comunale.

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